(Settembre 2023)
Riportiamo di seguito le indicazioni operative riguardanti la misura gestita da MIMIT – INVITALIA S.p.A.
Risorse disponibili
300 milioni di euro; 150 milioni di euro sono riservati alle imprese energivore.
Programmi ammissibili
I programmi ammissibili sono volti a perseguire, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell’unità produttiva oggetto di intervento:
- Maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa.
- Uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.
I programmi di investimento e le relative spese devono essere strettamente diretti al raggiungimento delle finalità ambientali di cui sopra e non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.
I programmi di investimento possono essere accompagnati, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi, da progetti per la formazione del personale per un importo non superiore al 10% di quelle complessivamente previste per la realizzazione dei programmi di investimento di cui sopra.
I programmi di investimento devono:
- Prevedere spese complessivamente ammissibili di importo non inferiore a 3.000.000 euro e non superiore a 20.000.000 euro;
- Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;
- Essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (prorogabili per ulteriori 12 mesi).
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali:
- Suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% dell’investimento ammissibile);
- Opere murarie e assimilate (max 40% dell’investimento ammissibile);
- Impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Presentazione delle domande
A partire dalle ore 12.00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023.
Graduatoria
Procedura valutativa a graduatoria per determinare l’ordine di ammissione alla procedura di istruttoria.
Relazione tecnica economica
Necessaria relazione tecnica economica da redigere nella forma di perizia asseverata.
- Maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa
Le agevolazioni possono essere concesse ai sensi del Regolamento GBER a fronte di investimenti finalizzati all’introduzione di:
- Misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa (articolo 38 del Regolamento GBER);
- Un cambiamento fondamentale del processo di produzione, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa (articoli 14 e 17 del Regolamento GBER).
Il risparmio energetico è pari alla quantità di energia risparmiata espressa in TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio).
Tali programmi di investimento possono altresì prevedere, per un importo non superiore al 40% del complessivo programma di investimento ammissibile, interventi volti alla realizzazione di:
- Impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea di energia elettrica o meccanica destinata all’autoconsumo;
- Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all’autoconsumo;
- Impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui sopra.
Le spese ammissibili sono pari a:
- in caso di investimenti finalizzati all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica di cui alla lettera a): COSTI SUPPLEMENTARI* o, in alternativa, ai COSTI TOTALI a fronte dell’applicazione delle intensità di aiuto ridotte.
- in caso di investimenti finalizzati ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di cui alla lettera b): COSTI TOTALI.
*Costi necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto.
Su richiesta dell’impresa, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi della Sezione 2.6 del Quadro temporaneo a fronte di investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali. Ai predetti fini, i programmi di investimento:
- Devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei 5 anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
- Per gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che permetta di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento;
- Devono essere ultimati entro 36 mesi, termine entro il quale dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti;
- Non devono riguardare interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell’Unione in vigore.
Qualora l’impresa richieda l’applicazione delle disposizioni della Sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le spese ammissibili sono i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l’efficientamento energetico. In alternativa e su richiesta dell’impresa, i costi agevolabili sono determinati come differenza tra i costi del programma e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto, per tutta la durata dell’investimento (in tal caso, l’impresa richiedente deve trasmettere con cadenza annuale e per tutta la vita utile dell’investimento, un aggiornamento dei dati sui risparmi di costi e le entrate aggiuntive).
- Investimenti destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse
Le agevolazioni possono essere concesse ai sensi del Regolamento GBER a fronte di investimenti finalizzati a:
- Riduzione quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
- Riduzione quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell’energia;
- Riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.
I programmi di investimento possono essere volti all’introduzione di misure volte a perseguire:
- Un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo (art. 47 del Regolamento GBER);
- Un cambiamento fondamentale del processo di produzione volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo (art. 14 e 17 del Regolamento GBER).
I programmi di investimento realizzati per un uso efficiente delle risorse e/o circolarità del processo produttivo di cui alla lettera a) non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l’aumento dell’uso di risorse, devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia e devono essere volti a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:
a) migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:
- riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternative. La riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l’attuazione dell’intervento;
- sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);
b) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un’operazione di trattamento che si colloca più in basso nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio;
c) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.
Le spese ammissibili sono pari ai:
- COSTI SUPPLEMENTARI* in caso di investimenti volti ad un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo;
- COSTI TOTALI in caso di investimenti finalizzati ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo.
* Costi necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto.
Agevolazioni concedibili
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